Fondo Pre pensionamento

La finalità del servizio è agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori operai edili senza però garantirne il raggiungimento.

Requisiti del lavoratore per accedere alla prestazione

  1. Avere un montante contributivo APE di almeno 2100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
  2. Rientrare in una di queste ipotesi di fine contratto: lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO (Giustificato Motivo Oggettivo) con stipula di accordo individuale per non impugnare il licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020
  3. Raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento
  4. Possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Descrizione della prestazione

Il lavoratore presenta domanda (con gli allegati necessari) di riconoscimento del contributo “Prestazione per favorire l’accesso al Pensionamento” che può essere di tre tipologie:

  • 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
  • 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico
  • 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

Per le prime due tipologie i lavoratori devono avere ottenuto l’autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione volontaria dei contributi ed essere in possesso dei requisiti di legge.

Per la prestazione contributiva, l’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

Modelli per presentare la domanda

Mod. 110 Domanda prepensionamento

Mod. 111 Autocertificazione prepensionamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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