Normativa DURC

D.u.r.c. On Line

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale con il nuovo servizio "Durc On Line (DOL)".

Il Durc On Line (DOL) può essere richiesto attraverso la modalità telematica accedendo a: 

    • www.inps.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line;
    • www.inail.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi on line;

In caso di accesso online tramite i siti web istituzionali di INPS e INAIL, il soggetto richiedente (azienda o intermediario) deve identificarsi tramite i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi On-line.

I portali di Inps ed Inail permettono di verificare l’esistenza o meno di un D.U.R.C. positivo e in corso di validità (120 gg dalla data della richiesta) ed, in caso positivo, ne consentono la visualizzazione e la stampa.

Le casistiche che si possono riscontrare al momento della richiesta sono le seguenti:

  • al codice fiscale, per il quale è richiesta la verifica, risulta associato un Durc online in corso di validità: il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).
  • Non è presente alcun D.U.R.C. in corso di validità, ma risulta essere in corso una precedente richiesta effettuata da altri soggetti: il sistema comunicherà tale informazione all’interessato, il quale dovrà attendere l’esito di questa istruttoria.
  • Non è presente né un D.U.R.C. in corso di validità , né una istruttoria richiesta da altri soggetti: il portale permetterà di effettuare una richiesta di rilascio D.U.R.C. (funzione “Richiesta Regolarità”), indicando il solo codice fiscale del soggetto per il quale si vuole ottenere il documento e un indirizzo PEC al quale ricevere l’esito della verifica. Il sistema automaticamente interrogherà gli archivi di Inps , Inail ed, eventualmente, delle Casse edili: se il soggetto per il quale si richiede il D.U.R.C. è in regola con tutti gli Istituti, riceverà risposta immediata e sarà possibile visualizzare e stampare il D.U.R.C. positivo.

Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il Documento è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

CONTENUTI DEL DUCUMENTO IN CASO DI ESITO POSITIVO

Il DURC ON LINE, informato pdf non modificabile, riporta i seguenti contenuti minimi:

  1. La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  2. L’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
  3. La dichiarazione di regolarità;
  4. Il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura (INAIL_XXXXX o INPS_XXXXX) consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata.
  5. La data di effettuazione della richiesta e quella di scadenza di validità , calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.

Il sistema presso il quale è stata inserita la richiesta di verifica provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il documento, in formato pdf, è disponibile sul sistema

INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE:

In caso di irregolarità dell’impresa con uno o più Istituti, la stessa riceverà tramite PEC da ciascun ente interessato un “invito alla regolarizzazione”, con il dettaglio della motivazione dell’irregolarità, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se l’azienda non ottempererà a quanto richiesto nei suddetti termini, la fase istruttoria verrà conclusa confermando lo stato di irregolarità.

Il sistema in automatico (e comunque nel termine massimo di 28 giorni) emetterà un D.U.R.C. IRREGOLARE.

NOVITÀ DELLA NUOVA PROCEDURA:

Si fa presente che con la nuova procedura di Durc on line, anche le imprese senza dipendenti (operai/impiegati) sono tenute all’iscrizione presso la Cassa Edile. Infatti il nuovo “sistema automatico” del D.U.R.C. inoltra la verifica di regolarità anche alle Casse Edili in base al codice CSC (Codice Statistico Contributivo) attribuito all’impresa dall’Inps, in funzione del fatto che la ditta abbia o abbia avuto in passato una posizione nel Settore Edile (in base al contratto applicato, secondo quanto stabilito dall’art. 49 della Legge n. 88/1989).

Pertanto:

-se l’impresa non risulta mai essere stata iscritta alla CEDAIIER

-se l’impresa è stata iscritta in passato alla CEDAIIER. ma attualmente risulta “sospesa” (in quanto senza dipendenti operai/impiegati)

la stessa è tenuta rispettivamente ad iscriversi o a riattivare la propria posizione, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico e al solo scopo di ottenere un D.U.R.C. regolare.

CHI E’ ABILITATO AD EFFETTUARE LA VERIFICA

 Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015 – “semplificazioni in materia di regolarità contributiva”;

- Circolare N. 19 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 08/06/2015

- Circolare INPS 126 del 26/06/2015

- Circolare INAIL 61 del 26/06/2015

- Delibera del 10/07/2015 n° 2/15 del Comitato della bilateralità

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016;

- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 novembre 2016, n. 33.

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